Esclusi gli estratti conto ai fini dell’insinuazione al passivo

Necessaria la produzione negoziale con data certa.

La recente ordinanza della Cassazione civile Sez. I (ordinanza n. 28791 dell’8 novembre 2024) ha stabilito che, ai fini dell’ammissione di un credito al passivo fallimentare derivante dal saldo negativo di un conto corrente, la prova del credito non può essere fornita semplicemente attraverso gli estratti conto inviati al correntista. È invece necessario produrre in giudizio la scrittura negoziale con data certa, come previsto dall’articolo 2704 del Codice Civile.

La giurisprudenza ritiene che il curatore fallimentare sia considerato un “terzo” rispetto al rapporto contrattuale tra banca e cliente, quindi le prove devono essere opponibili anche a lui. Se manca una scrittura con data certa, la banca non può fare affidamento su altri mezzi di prova come gli estratti conto incompleti o non certificati.

Inoltre, il giudice può avvalersi di altri strumenti rappresentativi delle operazioni effettuate, come le contabili delle singole operazioni o le scritture contabili, per ricostruire il saldo del conto. La mancanza di data certa rende inopponibili le clausole contrattuali, ma non impedisce di dimostrare la sussistenza di un credito di restituzione tramite altri mezzi di prova.