Nessun tirocinio per l’iscrizione all’elenco dei gestori della crisi

Per l’iscrizione all’elenco dei gestori della crisi d’impresa, ai sensi dell’art. 356 del D.Lgs. 14/2019, non è più richiesto un tirocinio obbligatorio di sei mesi per avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro. Questo requisito è stato eliminato grazie alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 (decreto Correttivo Ter al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza).

Tuttavia, per garantire un’adeguata competenza, è necessario dimostrare di aver maturato esperienza nei cinque anni precedenti attraverso attività specifiche, come attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziario, sia in proprio che in collaborazione con altri professionisti iscritti all’elenco.

Il professionista deve attestare tali esperienze tramite un’autocertificazione conforme al DPR 445/2000, indicando chiaramente le attività svolte, i tribunali competenti e gli eventuali colleghi con cui ha collaborato. Inoltre, deve dimostrare di essere iscritto all’Albo professionale, di non aver ricevuto sanzioni disciplinari gravi negli ultimi cinque anni e di aver adempiuto agli obblighi formativi, inclusa la partecipazione a un corso di 40 ore definito dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Le nuove domande di iscrizione saranno valutate secondo questi criteri, stabiliti dal Ministero della Giustizia.