Liquidazione controllata solo se è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori

Con decreto emesso il 10 ottobre 2024 il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile un ricorso per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata presentato da un debitore sovra-indebitato, ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). La decisione si basa sulla mancanza di beni, attuali o prospettici, che il debitore avrebbe potuto mettere a disposizione dei creditori.

Punti principali:

  1. Condizioni per la liquidazione controllata:
    • Il DLgs. 136/2024 ha modificato l’art. 268 del CCII, stabilendo che l’apertura di una liquidazione controllata è possibile solo se l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) attesta la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche tramite azioni giudiziarie.
  2. Caso concreto:
    • Nel caso esaminato, il debitore era formalmente proprietario di un immobile e titolare di un reddito da lavoro dipendente. Tuttavia:
      • L’immobile era strutturalmente compromesso e privo di valore commerciale.
      • Il debitore ha perso il lavoro durante la procedura, rendendo improbabile il reperimento di un’occupazione stabile.
  3. Differenze rispetto ad altre procedure:
    • La procedura di liquidazione controllata del sovra-indebitato è distinta dalla liquidazione giudiziale degli imprenditori maggiori, in cui è possibile avviare la procedura anche in assenza di beni per motivi di interesse pubblico (ad esempio, la repressione di condotte penalmente rilevanti).
  4. Alternativa per i debitori incapienti:
    • I debitori senza beni possono accedere all’esdebitazione prevista dall’art. 283 del CCII, specificamente pensata per tali situazioni.

In sintesi, il decreto sottolinea l’importanza di valutare attentamente la situazione concreta del debitore per determinare l’ammissibilità di una liquidazione controllata, ribadendo che questa è possibile solo se esistono prospettive concrete di acquisire attivo per i creditori.

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