
LA SOSTENIBILITÀ AZIENDALE AL VAGLIO DEL CONCORDATO MINORE IN CONTINUITÀ
Il concordato minore permette ai debitori di risolvere il sovraindebitamento presentando una proposta ai creditori, che votano per approvarla. Possono accedervi professionisti, piccoli imprenditori, agricoltori, startup innovative e altri debitori non soggetti ad altre procedure liquidatorie. Sono esclusi i consumatori (con procedura di ristrutturazione debiti ex art. 67 DLgs. 14/2019) e gli imprenditori individuali cancellati dal registro imprese (DLgs. 136/2024). La soddisfazione dei creditori può essere parziale, con tempi e modalità definiti nella proposta, eventualmente suddividendoli in classi (obbligatorio solo per chi ha garanzie da terzi). La proposta può prevedere la continuazione o la cessazione dell’attività. Se continua, deve garantire un utile per i creditori, evitando perdite e garantendo il pagamento dei debiti operativi (Trib. Brescia 24/09/2024, Trib. Larino 15/12/2024). Altrimenti, si opta per il concordato liquidatorio. Anche senza continuità aziendale, risorse esterne devono incrementare significativamente l’attivo disponibile (DLgs. 14/2019, art. 74 comma 2). Le modifiche del DLgs. 136/2024 sostituiscono il riferimento generico alla “soddisfazione dei creditori” con la verifica dell’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, semplificando il giudizio del tribunale. Infine, finanziamenti esterni non possono essere semplici dichiarazioni, ma devono garantire effettivamente il pagamento dei creditori. (Fonte: Eutekne)
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